Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 1109 del 26/11/1955 (Pubblicata nella G.U. del 5 dicembre 1955)
Provvedimenti in materia di diritti erariali sui pubblici spettacoli.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Sull'introito    lordo   totale   degli   spettacoli,   giuochi   e
trattenimenti,  di  cui all'allegata tabella A, sono dovuti i diritti
erariali fissati nei numeri da 1 a 7 della tabella medesima.
  L'importo lordo delle singole scommesse al totalizzatore e al libro
e  di  qualunque  altro  genere,  accettate in occasione di corse con
qualunque mezzo effettuate, di concorsi ippici, di regate, di giuochi
di  palla  e  pallone,  di gare di tiro a volo e di ogni altra gara o
competizione,   e'  assoggettato  a  diritto  erariale  nella  misura
stabilita nel n. 8 della tabella stessa.
  Per  gli  spettacoli sportivi, di cui alla allegata tabella B, sono
dovuti i diritti erariali nella misura progressiva indicata.
  Sull'introito lordo totale degli spettacoli di cinematografo, misti
di  cinematografo  e  di  avanspettacolo, comunque e dovunque dati al
pubblico,  anche  se in circoli o sale private, sono dovuti i diritti
erariali di cui alla allegata tabella C.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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