Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 1117 del 02/11/1955 (Pubblicata nella G.U. del 6 dicembre 1955)
Pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale civile e militare libico ed eritreo già dipendente dalle cessate Amministrazioni italiane della Libia e dell'Eritrea.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al  personale  civile  e militare libico ed eritreo gia' dipendente
dalle  cessate Amministrazioni italiane della Libia e dell'Eritrea e'
riconosciuto,  in  relazione alle Risoluzioni dell'Assemblea generale
delle  Nazioni  Unite  del  15  dicembre  1950  per la Libia e del 29
gennaio  1952  per  l'Eritrea,  il  diritto  a  pensione  ordinaria e
privilegiata e ad altro trattamento di quiescenza o di gratificazione
  di  fine servizio secondo le disposizioni di cui al successivo art.
  2.
E' altresi' riconosciuto il diritto ai trattamenti previsti dalle
medesime disposizioni a favore degli orfani, del coniuge superstite e
degli ascendenti del militare deceduto.
  Il   periodo   di   tempo   compreso  fra  la  data  di  cessazione
dell'Amministrazione dei suddetti territori da parte dell'Italia e la
data  di  entrata  in  vigore  del  Trattato  di pace e' computato in
aggiunta  all'anzianita'  di  servizio  del personale di cui sopra ai
soli  fini  dei  trattamenti  indicati  nel  primo comma del presente
articolo.
  A giudizio dell'Amministrazione possono essere concessi al predetto
personale premi speciali di merito o di lungo servizio di importo non
superiore  a  quindici  volte  la  somma  complessiva corrisposta per
arretrati  di  pensione,  per altri trattamenti di quiescenza, ovvero
per  gratificazioni  di  lungo  servizio  previsti dalle disposizioni
richiamate  nel  seguente  art.  2. Ai ratei di pensione con scadenza
successiva  al  31  dicembre  1955  possono  essere aggiunti premi di
importo non superiore a venti volte l'ammontare dei ratei medesimi.
  Le  somme  depositate dagli ex militari libici ed eritrei presso le
casse   dei   Comandi   e  reparti  militari  saranno  rimborsate  su
presentazione di documenti attestanti il deposito.
 
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