Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1117 del 02/11/1955 (Pubblicata nella G.U. del 6 dicembre 1955)
Pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale civile e militare libico ed eritreo già dipendente dalle cessate Amministrazioni italiane della Libia e dell'Eritrea.
Pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale civile e militare libico ed eritreo già dipendente dalle cessate Amministrazioni italiane della Libia e dell'Eritrea.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al personale civile e militare libico ed eritreo gia' dipendente
dalle cessate Amministrazioni italiane della Libia e dell'Eritrea e'
riconosciuto, in relazione alle Risoluzioni dell'Assemblea generale
delle Nazioni Unite del 15 dicembre 1950 per la Libia e del 29
gennaio 1952 per l'Eritrea, il diritto a pensione ordinaria e
privilegiata e ad altro trattamento di quiescenza o di gratificazione
di fine servizio secondo le disposizioni di cui al successivo art.
2.
E' altresi' riconosciuto il diritto ai trattamenti previsti dalle
medesime disposizioni a favore degli orfani, del coniuge superstite e
degli ascendenti del militare deceduto.
Il periodo di tempo compreso fra la data di cessazione
dell'Amministrazione dei suddetti territori da parte dell'Italia e la
data di entrata in vigore del Trattato di pace e' computato in
aggiunta all'anzianita' di servizio del personale di cui sopra ai
soli fini dei trattamenti indicati nel primo comma del presente
articolo.
A giudizio dell'Amministrazione possono essere concessi al predetto
personale premi speciali di merito o di lungo servizio di importo non
superiore a quindici volte la somma complessiva corrisposta per
arretrati di pensione, per altri trattamenti di quiescenza, ovvero
per gratificazioni di lungo servizio previsti dalle disposizioni
richiamate nel seguente art. 2. Ai ratei di pensione con scadenza
successiva al 31 dicembre 1955 possono essere aggiunti premi di
importo non superiore a venti volte l'ammontare dei ratei medesimi.
Le somme depositate dagli ex militari libici ed eritrei presso le
casse dei Comandi e reparti militari saranno rimborsate su
presentazione di documenti attestanti il deposito.
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