Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1125 del 26/11/1955 (Pubblicata nella G.U. del 7 dicembre 1955)
Modifica dell'art. 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, relativa al riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
Modifica dell'art. 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, relativa al riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e' sostituito dal
seguente, con effetto dal 1 gennaio 1952:
"Le pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per la
invalidita', la vecchiaia ed i superstiti:
a) se dovute con decorrenza successiva al 31 dicembre 1951, sono
integrate fino a raggiungere un ammontare complessivo pari a 45 volte
l'importo della pensione base risultante dalla liquidazione a norma
degli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n.
636, nel testo modificato dall'art. 2, con applicazione delle
disposizioni di cui all'art. 4 del regio decreto-legge 18 marzo 1943,
n. 126;
b) se dovute con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1952, ad
eccezione di quelle di cui al comma successivo, sono integrate fino a
raggiungere un ammontare complessivo pari a 45 volte l'importo della
pensione base spettante secondo le disposizioni vigenti anteriormente
alla data predetta.
Le pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per la
invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, liquidate in base alla
qualifica di operaio dell'assicurato e dovute con decorrenza
anteriore al 1 gennaio 1952, sono determinate nel loro ammontare
rivalutato da apposita tabella di liquidazione, nella quale le
pensioni base nell'ammontare spettante anteriormente all'entrata in
vigore della presente legge, debbono riunirsi in gruppi di 100 in 100
lire; sull'importo dei contributi assicurativi corrispondenti al
punto medio di ciascun gruppo di pensioni deve determinarsi una nuova
pensione base a norma degli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge
14 aprile 1939, n. 636, nel testo modificato dall'art. 2 della
presente legge; questa pensione base deve essere integrata fino a
raggiungere un importo complessivo pari a 45 volte il suo ammontare.
L'ammontare annuo delle pensioni integrate a norma dei commi
precedenti e di quelle risultanti dall'applicazione dei successivi
articoli 10 e 26 e' maggiorato ai sensi del precedente art. 3.
La differenza fra il trattamento complessivo di pensione previsto
dai precedenti commi e la pensione base e' a carico del Fondo per
l'adeguamento delle pensioni di cui al successivo art. 14.
La rata mensile del trattamento di pensione e' arrotondata per
difetto o per eccesso alle 50 lire".
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