Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 113 del 19/03/1955 (Pubblicata nella G.U. del 30 marzo 1955)
Modificazioni alla legge 30 giugno 1952, n. 774, e costituzione di società previste dal Codice civile e proroghe per l'entrata in esercizio del naviglio di cabotaggio.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Gli  articoli  4  e  9  della  legge  30  giugno 1952, n. 774, sono
sostituiti dai seguenti:
  Art.   4.  -  Ove  i  singoli  proprietari  non  raggiungano  colla
demolizione   almeno   1000   tonnellate   di  stazza  lorda,  devono
raggrupparsi  a  pena  di decadenza nei termini che saranno stabiliti
dal  Ministro per la marina mercantile, per poter ottenere i benefici
per  la  costruzione  di  almeno una nave da 500 tonnellate di stazza
lorda.
  Il  Ministro  per  la  marina  mercantile  puo'  autorizzare  che i
componenti  del  raggruppamento  stesso si costituiscano in una delle
societa'  previste  dal vigente Codice civile, conferendo alla stessa
la proprieta' di tutte le carature della nave.
  Il  Ministro,  nel  concedere l'autorizzazione di cui al precedente
comma,  puo'  disporre  che  nell'atto costitutivo delle societa' sia
fatto  divieto  ai  soci  di  cedere  le  azioni (o le quote), per un
periodo  di quattro anni, senza il preventivo benestare del Ministero
della marina mercantile.
  Art. 9. - Entro sei mesi dalla data del provvedimento di ammissione
i  proprietari dovranno, a pena di decadenza dai benefici, esibire al
Ministero della marina mercantile i documenti comprovanti la avvenuta
demolizione  delle  navi  da demolire e l'avvenuto inizio della nuova
costruzione.
  Nessun  pagamento  di contributo potra' essere effettuato prima che
sia stata eseguita la totale demolizione delle navi.
  Le  navi ammesse ai benefici della presente legge devono entrare in
esercizio entro 30 mesi dalla loro impostazione.
  Ove  l'entrata  in esercizio non avvenga nel termine sopraindicato,
il  Ministro  per  la  marina  mercantile ha facolta' di prorogare il
termine  stesso, qualora sia provato dagli interessati con elementi e
documenti certi che il ritardo non e' ad essi imputabile.
  Le  domande  ed i documenti per la liquidazione ed il pagamento del
saldo del contributo dovranno essere presentate, a pena di decadenza,
entro sei mesi dall'entrata in esercizio della nave.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 19 marzo 1955

                               EINAUDI

                                                SCELBA - TREMELLONI -
                                                             TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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