Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 113 del 19/03/1955 (Pubblicata nella G.U. del 30 marzo 1955)
Modificazioni alla legge 30 giugno 1952, n. 774, e costituzione di società previste dal Codice civile e proroghe per l'entrata in esercizio del naviglio di cabotaggio.
Modificazioni alla legge 30 giugno 1952, n. 774, e costituzione di società previste dal Codice civile e proroghe per l'entrata in esercizio del naviglio di cabotaggio.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Gli articoli 4 e 9 della legge 30 giugno 1952, n. 774, sono
sostituiti dai seguenti:
Art. 4. - Ove i singoli proprietari non raggiungano colla
demolizione almeno 1000 tonnellate di stazza lorda, devono
raggrupparsi a pena di decadenza nei termini che saranno stabiliti
dal Ministro per la marina mercantile, per poter ottenere i benefici
per la costruzione di almeno una nave da 500 tonnellate di stazza
lorda.
Il Ministro per la marina mercantile puo' autorizzare che i
componenti del raggruppamento stesso si costituiscano in una delle
societa' previste dal vigente Codice civile, conferendo alla stessa
la proprieta' di tutte le carature della nave.
Il Ministro, nel concedere l'autorizzazione di cui al precedente
comma, puo' disporre che nell'atto costitutivo delle societa' sia
fatto divieto ai soci di cedere le azioni (o le quote), per un
periodo di quattro anni, senza il preventivo benestare del Ministero
della marina mercantile.
Art. 9. - Entro sei mesi dalla data del provvedimento di ammissione
i proprietari dovranno, a pena di decadenza dai benefici, esibire al
Ministero della marina mercantile i documenti comprovanti la avvenuta
demolizione delle navi da demolire e l'avvenuto inizio della nuova
costruzione.
Nessun pagamento di contributo potra' essere effettuato prima che
sia stata eseguita la totale demolizione delle navi.
Le navi ammesse ai benefici della presente legge devono entrare in
esercizio entro 30 mesi dalla loro impostazione.
Ove l'entrata in esercizio non avvenga nel termine sopraindicato,
il Ministro per la marina mercantile ha facolta' di prorogare il
termine stesso, qualora sia provato dagli interessati con elementi e
documenti certi che il ritardo non e' ad essi imputabile.
Le domande ed i documenti per la liquidazione ed il pagamento del
saldo del contributo dovranno essere presentate, a pena di decadenza,
entro sei mesi dall'entrata in esercizio della nave.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 marzo 1955
EINAUDI
SCELBA - TREMELLONI -
TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
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