Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 1137 del 12/11/1955 (Pubblicata nella G.U. del 7 dicembre 1955 (suppl. ord.))
Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
     La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
    approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  l'avanzamento  al grado superiore l'ufficiale deve possedere i
requisiti  fisici,  morali,  di carattere, intellettuali, di cultura,
professionali,  necessari  per  bene  adempiere le funzioni del nuovo
grado.  Aver  disimpegnato  bene  le  funzioni  del  proprio grado e'
condizione  indispensabile  ma  non  sufficiente per l'avanzamento al
grado superiore.
  Per  l'avanzamento  ai  vari  gradi  di  generale o di ammiraglio i
requisiti di cui al comma precedente debbono essere posseduti in modo
eminente  in  relazione  alle  funzioni  di  alto  comando  o di alta
direzione da esercitare nel nuovo grado.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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