Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 1176 del 09/11/1955 (Pubblicata nella G.U. del 13 dicembre 1955)
Aumento di cinque anni al decennio di servizio per gli assistenti di ruolo dell'Accademia navale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Per  gli assistenti dell'Accademia navale che abbiano conseguito la
nomina  di  ruolo  anteriormente  alla data del decreto legislativo 7
maggio  1948,  n.  1172,  ratificato, con modificazioni, con legge 24
giugno  1950, numero 465, il decennio di servizio di cui all'art. 11,
penultimo  comma,  del regio decreto 15 ottobre 1936, numero 2135, e'
elevato di cinque anni.
  La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1952.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 9 novembre 1955

                               GRONCHI

                                                       SEGNI - GAVA -
                                                      ROSSI - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: MORO
 
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