Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1214 del 05/12/1955 (Pubblicata nella G.U. del 16 dicembre 1955)
Abolizione degli scontrini per l'acquisto di biglietti ferroviari per viaggi di servizio compensati da indennità.
Abolizione degli scontrini per l'acquisto di biglietti ferroviari per viaggi di servizio compensati da indennità.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il terzo comma dell'art. 4 della legge 29 giugno 1951, n. 489,
riguardante il trattamento economico di missione e di trasferimento
dei dipendenti statali, e' modificato, sostituendo alle parole: "i
predetti documenti devono essere esibiti unitamente agli scontrini di
viaggio, conformi al modulo prescritto, che comprovano l'acquisto del
biglietto ferroviario a tariffa ridotta", le seguenti:
"I predetti documenti devono essere esibiti unitamente al biglietto
ferroviario a tariffa ridotta".
Il quinto comma dell'art. 13 della legge predetta e' modificato,
sostituendo alle parole: "devono risultare dallo scontrino di cui al
precedente art. 4", le seguenti:
"devono risultare dal biglietto ferroviario".
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