Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1309 del 23/12/1955 (Pubblicata nella G.U. del 30 dicembre 1955)
Provvidenze eccezionali per gli agricoltori e pastori della Sardegna, vittime della siccità.
Provvidenze eccezionali per gli agricoltori e pastori della Sardegna, vittime della siccità.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Alle aziende agricole ed armentizie della Sardegna, danneggiate
dalla siccita' dell'annata agraria 1954-55, possono essere concessi:
1) prestiti di esercizio ad un tasso non superiore al 2,50 per
cento, per una durata fino a due anni;
2) contributi fino alla concorrenza del 50 per cento della somma
occorrente per il ripristino della efficienza produttiva, ivi
comprese le concimazioni di fondo per i terreni olivetati e la
ricostituzione del patrimonio zootecnico; nonche' prestiti e mutui ad
un tasso non superiore al 2,50 per cento, e per una durata fino a
cinque anni, per le somme non coperte dal contributo.
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