Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1328 del 14/12/1955 (Pubblicata nella G.U. del 7 gennaio 1956)
Fissazione di un nuovo termine per l'emanazione delle norme concernenti la restituzione al Tesoro delle somme anticipate all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per la costruzione o l'acquisto di case in conto patrimoniale, in base all'art. 9 della legge 11 marzo 1953, n. 187.
Fissazione di un nuovo termine per l'emanazione delle norme concernenti la restituzione al Tesoro delle somme anticipate all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per la costruzione o l'acquisto di case in conto patrimoniale, in base all'art. 9 della legge 11 marzo 1953, n. 187.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il termine per la emanazione del decreto Presidenziale previsto
dall'art. 9, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 187, e'
stabilito in un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 dicembre 1955
GRONCHI
SEGNI - ANGELINI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: MORO
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