Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1368 del 23/12/1955 (Pubblicata nella G.U. del 16 gennaio 1956)
Estensione del diritto di opzione previsto dall'art. 17 della legge 25 luglio 1952, n. 915, ai pensionati della Cassa nazionale per la previdenza marinara, esonerati dal servizio fra il 1 gennaio 1946 e il 1 agosto 1952.
Estensione del diritto di opzione previsto dall'art. 17 della legge 25 luglio 1952, n. 915, ai pensionati della Cassa nazionale per la previdenza marinara, esonerati dal servizio fra il 1 gennaio 1946 e il 1 agosto 1952.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il diritto di opzione per il trattamento di cui al regio
decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, previsto dall'art. 17 della
legge 25 luglio 1952, n. 915, e' esteso ai titolari di pensione
liquidata secondo le norme del regio decreto 2 settembre 1912, n.
1058.
La facolta' di cui al precedente comma puo' essere fatta valere
anche dai superstiti degli iscritti e dei pensionati della gestione
speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara secondo le
norme del regio decreto 2 settembre 1912, n. 1058, deceduti
posteriormente al 31 dicembre 1943.
L'esercizio della facolta' prevista dal precedente comma comporta
il rimborso delle somme riscosse ai sensi dell'art. 7 del citato
decreto n. 1058.
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