Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 14 del 05/01/1955 (Pubblicata nella G.U. del 28 gennaio 1955)
Provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei caduti che appartennero alle Forze armate della sedicente Repubblica sociale italiana.
Provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei caduti che appartennero alle Forze armate della sedicente Repubblica sociale italiana.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al militare che, essendo al servizio della sedicente Repubblica
sociale italiana, ha riportato ferite o lesioni o ha contratto
infermita' per cause di servizio di guerra o attinente alla guerra,
e' concesso, sempre che non risulti il suo arruolamento volontario
nelle Forze armate della predetta Repubblica, un assegno in misura
pari a quello previsto dalla tabella D annessa alla legge 10 agosto
1950, n. 648, compresi i relativi assegni accessori.
L'assegno non spetta qualora il militare sia stato cancellato dai
ruoli delle Forze armate dello Stato per il comportamento tenuto
negli avvenimenti successivi all'armistizio dell'8 settembre 1943,
ovvero abbia partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di
sevizie.
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