Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 15 del 05/01/1955 (Pubblicata nella G.U. del 28 gennaio 1955)
Modificazione dell'art. 17 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, concernente ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e disciplina dell'esercizio delle professioni stesse.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'art.  17  del  decreto  legislativo 13 settembre 1946, n. 233, e'
modificato come appresso:
  "Art.  17.  - Presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita'
pubblica  e'  costituita,  per  i  professionisti  di cui al presente
decreto,  una  Commissione  centrale,  nominata  con decreto del Capo
dello  Stato,  su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
di  concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, presieduta da
un  consigliere  di  Stato  e  costituita  da un membro del Consiglio
superiore  di sanita' e da un funzionario dell'Amministrazione civile
dell'interno di grado non inferiore al 6°.
  "Fanno parte altresi' della Commissione:
    a) per l'esame degli affari concernenti la professione dei medici
chirurghi,  un ispettore generale medico ed otto medici chirurghi, di
cui cinque effettivi e tre supplenti;
    b)  per  l'esame  degli  affari  concernenti  la  professione dei
veterinari,  un  ispettore  generale veterinario e otto veterinari di
cui cinque effettivi e tre supplenti;
    c)  per  l'esame  degli  affari  concernenti  la  professione dei
farmacisti, un ispettore generale per il servizio farmaceutico e otto
farmacisti, di cui cinque effettivi e tre supplenti;
    d)  per  l'esame  degli  affari  concernenti la professione delle
ostetriche,  un  ispettore  generale medico e otto ostetriche, di cui
cinque effettive e tre supplenti.
  "I  sanitari  liberi  professionisti  indicati nel comma precedente
sono  designati  dai  Comitati  centrali delle rispettive Federazioni
nazionali.
  "Almeno  tre  dei  componenti  sopra  indicati non debbono avere la
qualifica  di  presidente  o  di  membro  dei Comitati centrali delle
Federazioni nazionali.
  "I  membri  della  Commissione centrale rimangono in carica quattro
anni e possono essere riconfermati.
  "Alla segreteria della Commissione centrale e' addetto personale in
servizio  presso  l'Alto  Commissariato  per  l'igiene  e  la sanita'
pubblica.
  "Per la validita' di ogni seduta occorre la presenza di non meno di
cinque  membri  della Commissione, compreso il presidente; almeno tre
dei  membri  devono  appartenere  alla  stessa  categoria  alla quale
appartiene il sanitario di cui e' in esame la pratica.
  "In caso di impedimento o di incompatibilita' dei membri effettivi,
rappresentanti  le  categorie  sanitarie,  intervengono alle sedute i
membri supplenti della stessa categoria.
  "Per  le  questioni  d'indole  generale  e per l'esame degli affari
concernenti  tutte  le  professioni  sanitarie,  il  presidente ha la
facolta'  di  convocare la Commissione centrale in seduta plenaria, e
cioe'  con  l'intervento,  oltre  che  dei componenti di cui al primo
comma, dei quattro ispettori generali e dei componenti rappresentanti
tutte le categorie sanitarie".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 5 gennaio 1955

                               EINAUDI

                                                 SCELBA - DE PIETRO -
                                                        GAVA - ERMINI

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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