Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 27 del 02/02/1955 (Pubblicata nella G.U. del 21 febbraio 1955)
Agevolazioni a favore dell'aviazione da turismo.
Agevolazioni a favore dell'aviazione da turismo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
La durata dell'esenzione dalle tasse di approdo, di partenza e di
ricovero, concessa ad aeromobili da turismo di tipo e di
fabbricazione straniera con l'articolo unico della legge 29 marzo
1949, n. 162, ed elevata a quattro anni con l'articolo unico della
legge 18 dicembre 1952, n. 3088, e' ulteriormente elevata ad anni
sette.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 18
maggio 1950 la esenzione dalle tasse di cui al comma precedente e'
estesa agli aeromobili da turismo di tipo e di fabbricazione
straniera di proprieta' di cittadini italiani o di societa' italiane
regolarmente costituite, immatricolati nel Registro aeronautico
italiano tra il 4 maggio 1949 e il 18 maggio 1953.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 febbraio 1955
EINAUDI
SCELBA - TAVIANI - VANONI -
TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
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