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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 279 del 09/04/1955 (Pubblicata nella G.U. del 23 aprile 1955 e rettifica 02/08/1955)
Provvidenze straordinarie per le zone alluvionate nei Comuni della provincia di Salerno.
Provvidenze straordinarie per le zone alluvionate nei Comuni della provincia di Salerno.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a provvedere in
dipendenza dell'alluvione verificatasi nell'ottobre 1954 nella
provincia di Salerno:
a) agli interventi di pronto soccorso, ai sensi del decreto
legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;
b) al ripristino dei danni alle opere pubbliche di conto dello
Stato;
c) al ripristino di opere idrauliche di 2ª, 3ª e 4ª categoria
appartenenti allo stesso bacino idrografico, nonche' nei corsi
d'acqua non classificati ed assimilati;
d) alle opere di riparazione e di ricostruzione degli acquedotti,
fognature ed altre opere igieniche, di scuole materne ed elementari,
di case comunali, di chiese parrocchiali succursali ed assimilate e
relative case canoniche, di strade vicinali, comunali e provinciali;
e) alle opere di riparazione e ricostruzione degli ospedali e
degli altri edifici destinati direttamente alla beneficenza e
assistenza, che siano di proprieta' di Province, Comuni ed
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
f) alla concessione di contributi in ragione del 50 per cento
della spesa riconosciuta ammissibile per la riparazione e
ricostruzione di altri edifici pubblici e di culto ovvero destinati
ad uso di assistenza e beneficenza, che rientrino tra quelli indicati
nei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35, e 29 maggio 1947, n.
649, ratificati, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1950, n.
784;
g) alla concessione di contributi nella spesa per la riparazione
o ricostruzione di fabbricati urbani di proprieta' privata di
qualsiasi natura e destinazione;
h) al consolidamento ed al trasferimento di abitati, anche se non
compresi nelle tabelle D ed E della legge 9 luglio 1908, n. 445.
La ricostruzione delle opere indicate nelle precedenti lettere b),
c), d), e), f) e g), ove, per ragioni tecniche, ne sia riconosciuta
la necessita', puo' aver luogo in altra sede nell'ambito delle zone
colpite e in tutti i casi nell'ambito della provincia di Salerno.
Con decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con
quello per il tesoro, saranno determinati quali degli abitati non
compresi nelle tabelle, anzi cennate, siano da consolidare o da
trasferire. Nel caso di trasferimento, il decreto sara' emanato
sentito il parere delle Amministrazioni comunali e provinciali
interessate. Nella nuova sede degli abitati da trasferire il
Ministero dei lavori pubblici e' altresi' autorizzato a provvedere
alla costruzione dell'acquedotto, della fognatura, delle strade
interne, delle chiese parrocchiali, succursali ed assimilate e
relative case canoniche, delle scuole, dell'impianto per
l'illuminazione elettrica e del cimitero. Per gli abitati stessi il
piano regolatore e' approvato dal Provveditore alle opere pubbliche
per la Campania in deroga a tutte le norme previste dalla legge 9
luglio 1908, n. 445.
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