Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 40 del 12/02/1955 (Pubblicata nella G.U. del 3 marzo 1955)
Proroga del termine di durata dell'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa italiana di cui all'art. 3, primo comma, della legge 9 luglio 1954, n. 431.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'Ufficio  per  gli  affari  del  soppresso  Ministero dell'Africa,
italiana,  istituito con l'art. 6 della legge 29 aprile 1953, n. 430,
modificato  con  l'art.  3  della  legge  9  luglio  1954,  n. 431, e
l'annesso  Ufficio  di ragioneria, continueranno a funzionare fino al
30 giugno 1955.
  Il  personale  che, alla data del 1 gennaio 1955, risulti impiegato
in  effettivo  servizio presso il suddetto Ufficio per gli affari del
soppresso   Ministero   dell'Africa  italiana,  continuera'  in  tale
servizio, fino a quando ne permarra' l'esigenza.
  Nei  confronti del personale che si rendera' man mano disponibile e
che  non  fosse  gia' formalmente trasferito alle dipendenze di altre
Amministrazioni  dello Stato, continueranno ad applicarsi le norme di
cui  al  comma  terzo  e  seguenti dell'art. 12 della legge 29 aprile
1953, n. 430, salvo diverse particolari disposizioni di legge.
  Per  il perdurare della permanenza in servizio presso l'Ufficio per
gli  affari  del  soppresso  Ministero dell'Africa italiana, tutte le
competenze  spettanti al personale di cui al precedente secondo comma
faranno  carico  agli appositi stanziamenti dello stato di previsione
della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  per  il corrente esercizio
finanziario  1954-55,  rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri,
sottorubrica   Ufficio   per   gli  affari  del  soppresso  Ministero
dell'Africa italiana.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022