Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 408 del 03/05/1955 (Pubblicata nella G.U. del 23 maggio 1955)
Disciplina del versamento paritetico dei contributi obbligatori all'Ente nazionale assistenza gente di mare da parte degli armatori e dei marittimi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  dovuto  all'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare,
per   l'attuazione   dei  suoi  scopi  istituzionali,  un  contributo
corrispondente  alla misura indicata nell'articolo seguente, da parte
del  personale  arruolato sulle navi di stazza lorda pari o superiore
alle  1000  tonnellate,  ovvero  su  navi  di qualunque stazza quando
queste  siano  di  proprieta'  o in gestione delle societa' esercenti
servizi  sovvenzionati  o  di  preminente  interesse  nazionale ma di
carattere locale.
  L'armatore,  datore  di  lavoro del personale sopra specificato, e'
obbligato  a  versare all'Ente assistenza gente di mare un contributo
pari a quello dovuto dal personale stesso.
  Il  contributo  dovuto  dal  marittimo  e'  trattenuto  mensilmente
dall'armatore  al  quale  e'  fatto  obbligo di versarlo unitamente a
quanto di sua spettanza.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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