Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 444 del 10/05/1955 (Pubblicata nella G.U. del 1 giugno 1955)
Modificazioni all'art. 2 del regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 355, contenente norme generali e prescrizioni tecniche per l'attuazione del piano regolatore e di ampliamento della città di Roma.
Modificazioni all'art. 2 del regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 355, contenente norme generali e prescrizioni tecniche per l'attuazione del piano regolatore e di ampliamento della città di Roma.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'art. 2 delle "norme generali e prescrizioni tecniche per
l'attuazione del piano regolatore e di ampliamento della citta' di
Roma" approvate col regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981,
convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 355, e' sostituito dal
seguente:
Art. 2. - "Nelle zone destinate a palazzine le costruzioni
dovranno presentare le seguenti caratteristiche:
a) fronte non maggiore di m. 28, elevabile a m. 38, se con
ritiri parziali non inferiori a m. 4. Il fronte di m. 28 puo' essere
portato sino ad un massimo di m. 30,50, senza ritiro, nel caso in cui
la palazzina debba essere costruita fra due strade, e sempre che con
la maggiore lunghezza della fronte si possa raggiungere su entrambe
le strade il filo stradale;
b) altezza massima di m. 18 dal piano stradale, al di sopra
della quale potra' essere consentita la costruzione di un piano
attico, di superficie non superiore ai due terzi di quella coperta e
di altezza non superiore ai m. 3,70. L'altezza minima degli ambienti
di tale piano non potra' essere inferiore ai m. 3.
"Per superficie coperta si intende quella della palazzina al
piano degli spiccati in elevazione purche' contenuto nei limiti
regolamentari. Nel computo della superficie dell'attico in rapporto a
quella della costruzione debbono essere compresi tutti gli ambienti
qualunque ne sia la destinazione, ad eccezione della sola superficie
interna del vano scala.
"L'altezza massima di m. 18 nel caso di strade in pendenza dovra'
essere misurata nella mezzeria del prospetto su strada.
"Per i fabbricati che dovranno sorgere su terreni che si trovano
in pendenza ed a quota diversa da quella stradale, l'altezza massima
- escluso l'attico - sulla fronte stradale, rimarra' fissa a m. 18,
sempreche' la differenza di quote fra quella stradale e quella del
terreno non superi i m. 2. Qualora la differenza di quote superi i m.
2, l'altezza di m. 18 dovra' essere aumentata di un'altezza pari alla
differenza di quote diminuita di m. 2, se il terreno e' a quota piu'
alta di quella stradale e dovra' essere diminuita della differenza di
quote ridotta di m. 2 se il terreno e' a quota inferiore alla quota
stradale.
"Lo stesso criterio compensativo delle altezze verra' adottato
nel caso di palazzine fronteggianti due strade a livello diverso,
precisandosi che l'altezza di m. 19 verra' misurata sulla facciata a
confine della strada a livello piu' alto.
"Nelle palazzine non sono ammessi i locali semisottosuoli per uso
abitazione di cui all'art. 38 del vigente regolamento edilizio di
Roma, fatta eccezione per l'abitazione del portiere.
"Per quota del terreno deve intendersi la quota delle aree libere
circostanti alle palazzine, a sistemazione avvenuta del terreno
stesso, non tenendo conto, peraltro, di eventuali rampe di accesso a
locali sottostanti.
"Per i fronti interni delle palazzine e per quelle palazzine da
costruirsi nei lotti interni, la disciplina delle altezze dovra'
essere regolata da criteri analoghi a quelli per il fronte
principale, e cioe', con l'obbligo di rispettare in ogni punto dei
prospetti l'inclinata a 5/3 di cui all'art. 19 del vigente
regolamento edilizio, ed il rispetto di tale inclinata deve essere
assicurato altresi' quando la palazzina venga costruita tra lotti non
ancora edificati, nonche' quando venga a trovarsi a confine di lotti
di differente destinazione edilizia (villini, ville, ecc.);
c) distacco del fabbricato di almeno m. 6,50 da ogni confine
interno.
"Tuttavia, per la durata del vigente piano regolatore approvato
con legge 24 marzo 1932, n. 355, il distacco minimo delle palazzine
dai confini interni resta stabilito nella misura di m. 5,70 per
quelle costruzioni che, alla data dell'entrata in vigore della
presente legge, ricadano in lottizzazioni gia' approvate dal Comune
oppure in isolati nei quali siano state gia' iniziato costruzioni a
palazzine in base a regolari licenze edilizie, in osservanza delle
vecchie norme;
d) soluzioni architettoniche di tutti i prospetti;
e) le costruzioni accessorie saranno consentite soltanto nelle
aree dei distacchi non aprentisi su strada, a condizione, comunque,
che non abbiano un'altezza superiore ai m. 3,50, rispetto alla quota
naturale della proprieta' confinante e del piano stradale, e che non
coprano una superficie superiore a 1/3 della superficie dei distacchi
stessi. Nessun limite viene imposto alla superficie delle costruzioni
accessorie, qualora esse risultino completamente interrate rispetto
alla quota naturale della proprieta' confinante e del piano stradale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 maggio 1955
EINAUDI
SCELBA - ROMITA -
DE PIETRO - TREMELLONI
- GAVA - ERMINI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
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