Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 491 del 10/05/1955 (Pubblicata nella G.U. del 23 giugno 1955)
Modificazioni agli articoli 25 e 108 della legge 10 agosto 1950, n. 648, concernente il riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                  IL PRESIDENTE-DELLA REPUBBLICA -

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art.  25  della  legge  10 agosto 1950, n. 648, e' sostituito dal
seguente:
  "Il  richiedente  la  pensione  di  guerra  che, senza giustificato
motivo,  dopo  due  inviti,  di  cui il secondo ad almeno due mesi di
distanza  dal  primo,  non si presenti alla chiamata per prima visita
sanitaria  entro  sei  mesi dal secondo invito, dovra' produrre nuova
domanda   di   accertamenti   sanitari.   La  pensione,  l'assegno  o
l'indennita',  eventualmente  speltanti,  decorreranno  dal primo del
mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.
  "Anche  nel  caso in cui l'invalido, senza giustificato motivo, non
si  presenti  alla visita sanitaria, disposta a scadenza dell'assegno
rinnovabile,  entro  un anno dall'invito o entro l'anno di proroga di
cui  all'articolo precedente, se tale termine sia piu' favorevole, la
pensione,   l'assegno   o   l'indennita',   eventualmente  spettanti,
decorreranno   dal   primo   del   mese  successivo  a  quello  della
presentazione della relativa domanda.
  "La  domanda  non  sara'  ammessa, in entrambi i casi, scorsi dieci
anni dalla scadenza dei termini predetti.
  "Le  Commissioni  mediche,  di cui al successivo articolo 103, sono
tenute a comunicare al Ministero del tesoro (Direzione generale delle
pensioni  di  guerra)  i nominativi degli interessati che non si sono
presentati  al primo accertamento sanitario oppure alla visita per la
rinnovazione  dell'assegno  entro  i predetti termini, trasmettendo i
documenti comprovanti la data di notificazione dell'invito".
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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