Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 491 del 10/05/1955 (Pubblicata nella G.U. del 23 giugno 1955)
Modificazioni agli articoli 25 e 108 della legge 10 agosto 1950, n. 648, concernente il riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra.
Modificazioni agli articoli 25 e 108 della legge 10 agosto 1950, n. 648, concernente il riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE-DELLA REPUBBLICA -
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 25 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e' sostituito dal
seguente:
"Il richiedente la pensione di guerra che, senza giustificato
motivo, dopo due inviti, di cui il secondo ad almeno due mesi di
distanza dal primo, non si presenti alla chiamata per prima visita
sanitaria entro sei mesi dal secondo invito, dovra' produrre nuova
domanda di accertamenti sanitari. La pensione, l'assegno o
l'indennita', eventualmente speltanti, decorreranno dal primo del
mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.
"Anche nel caso in cui l'invalido, senza giustificato motivo, non
si presenti alla visita sanitaria, disposta a scadenza dell'assegno
rinnovabile, entro un anno dall'invito o entro l'anno di proroga di
cui all'articolo precedente, se tale termine sia piu' favorevole, la
pensione, l'assegno o l'indennita', eventualmente spettanti,
decorreranno dal primo del mese successivo a quello della
presentazione della relativa domanda.
"La domanda non sara' ammessa, in entrambi i casi, scorsi dieci
anni dalla scadenza dei termini predetti.
"Le Commissioni mediche, di cui al successivo articolo 103, sono
tenute a comunicare al Ministero del tesoro (Direzione generale delle
pensioni di guerra) i nominativi degli interessati che non si sono
presentati al primo accertamento sanitario oppure alla visita per la
rinnovazione dell'assegno entro i predetti termini, trasmettendo i
documenti comprovanti la data di notificazione dell'invito".
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