Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 506 del 12/06/1955 (Pubblicata nella G.U. del 28 giugno 1955)
Elevazione del limite delle spese facoltative per bilanci provinciali e comunali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  quarto e quinto comma dell'art. 314 dei testo unico della legge
comunale  e provinciale, approvato dal regio decreto 3 marzo 1934, n.
383, sono cosi' modificati:
  "Le  spese  facoltative  consentite  dal  presente  articolo devono
essere contenute nei limiti indispensabili e non possono superare, in
alcun  modo,  per  i  Comuni  e  le  Province,  che eccedano i limiti
normali, il 20 per cento delle entrate effettive ordinarie.
  "Tale  percentuale e' ridotta al 10 per cento per i Comuni e per le
Province che eccedono il secondo limite".
  Il  sesto  comma  del  predetto  articolo,  aggiunto dalla legge 28
aprile 1951, n. 346, e' cosi' modificato:
  "Le  dette  percentuali  del  20  e del 10 per cento possono essere
elevate  fino  al  25  e  al  15  per  cento, sempre the tale aumento
riguardi   esclusivamente  spese  per  la  assistenza  -  alimentare,
sanitaria e scolastica - all'infanzia bisognosa e tale assistenza sia
fatta  direttamente  dal  Comune o riguardi i contributi destinati ad
asili  d'infanzia  riconosciuti  dall'autorita' scolastica, all'Opera
nazionale  maternita'  e  infanzia  e  al  Patronato  scolastico  per
iniziative  locali,  o a locali ospedali per bambini gestiti da Opere
pie o altri Enti pubblici.
  "In  ogni  caso  almeno  il 30 per cento della maggiorazione dovra'
essere destinato come contributo al Patronato scolastico del Comune".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 12 giugno 1955

                               GRONCHI

                                                  SCELBA - TREMELLONI
                                                               - GAVA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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