Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 507 del 15/06/1955 (Pubblicata nella G.U. del 28 giugno 1955)
Trattamento previdenziale al personale femminile collegiato delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  personale  femminile  collegiato delle istituzioni pubbliche di
assistenza   e  beneficenza,  che  lascia  il  servizio  senza  avere
conseguito   il   diritto  a  pensione  secondo  le  norme  contenute
nell'ordinamento  di  previdenza  per  i salariati degli Enti locali,
approvato   con   legge   25   luglio  1941,  n.  934,  e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  ha  diritto alla restituzione, senza
interessi,  dei  contributi  versati  alla  Cassa di previdenza per i
salariati degli Enti locali, sia per la quota a carico dell'Ente, sia
per  la  quota  a proprio carico, fatta deduzione della quota che, ai
sensi  del  successivo articolo 2, dovra' essere versata all'Istituto
nazionale  della  previdenza sociale per l'assicurazione obbligatoria
per  la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, ai sensi dell'art.
3  del  regio  decreto-legge  14  aprile  1939,  n. 636, e successive
modificazioni.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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