Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 52 del 12/02/1955 (Pubblicata nella G.U. del 7 marzo 1955)
Delega al Governo a dettare norme in materia di assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Governo della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro
e  la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio
dei  Ministri  e  con il Ministro per l'industria ed il commercio, e'
autorizzato  ad  emanare, entro un anno dalla entrata in vigore della
presente  legge,  norme intese ad integrare o modificare quelle della
legge  12  aprile  1943,  n.  455, sull'estensione dell'assicarazione
obbligatoria  contro  le  malattie  professionali  alla  silicosi  ed
all'asbestosi  per  le  parti  riguardanti la disciplina delle visite
mediche  dei lavoratori di cui agli articoli 5, 6, 13, 14 della legge
anzidetta  e  il  funzionamento  del  Collegio  medico; la rendita di
passaggio  di cui all'art. 10 della legge stessa; il limite minimo di
inabilita'  permanente  e  il  regime di revisione; l'adeguamento del
salario base; la modifica della tabella A, annessa alla citata legge;
una   disposizione   transitoria   per  la  prevenzione  in  materia;
l'istituzione  di  una  Sezione distinta del Fondo speciale infortuni
(art. 70 regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765).
  Le norme predette saranno inspirate ai seguenti criteri:
    a)  attuare  un  piu'  efficace controllo dello stato di salute e
della  idoneita' fisica dei lavoratori anche all'atto dell'entrata in
vigore  della legge delegata disciplinando le denuncie, registrazioni
e notizie intorno alle lavorazioni e ai lavoratori;
    b)  far  gravare  la  spesa del funzionamento del Collegio medico
unicamente   sull'Istituto   nazionale  della  previdenza  sociale  e
sull'Istituto  nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro;
    c)  assicurare la corresponsione, entro piu' brevi termini, della
rendita  di passaggio ai lavoratori colpiti dalle malattie anzidette,
ed  in misura piu' adeguata alle necessita' economiche dei lavoratori
assicurati che abbandonano le lavorazioni morbigene, e per un termine
di almeno un anno;
    d)  ridurre dal 33 al 20 per cento il limite minimo di inabilita'
permanente, modificando il regime di revisione dell'inabilita';
    e)   adeguare   al   particolare   rischio   della   silicosi   e
dell'asbestosi  il  sistema  della determinazione del salario base ai
fini della liquidazione delle prestazioni assicurative;
    f)  ampliare  il campo della tutela con la modifica della tabella
A,  annessa alla legge 12 aprile 1943, n. 455, prolungando il periodo
massimo  di indennizzabilita' a quindici anni ed apportando modifiche
alle lavorazioni;
    g)  dettare  una  norma  transitoria per l'applicazione del regio
decreto  14 aprile 1927, n. 530, fino alla emanazione del regolamento
speciale di prevenzione per la silicosi e l'asbestosi;
    h)  istituire  una  sezione distinta dal Fondo speciale infortuni
presso  la Cassa depositi e prestiti per assicurati o loro superstiti
in  particolari  condizioni,  o  per lavoratori emigrati rientrati in
Patria  non  aventi  diritto  alle indennita' previste dalla legge 13
aprile 1943, n. 455.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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