Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 553 del 01/07/1955 (Pubblicata nella G.U. del 15 luglio 1955)
Disposizioni per l'annullamento dei crediti dello Stato di modico valore.
Disposizioni per l'annullamento dei crediti dello Stato di modico valore.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ferma restando la procedura stabilita per l'annullamento dei
crediti dello Stato dagli articoli 265 e seguenti del regolamento per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato, approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, il
Ministro per le finanze e gli intendenti di finanza, secondo la
rispettiva competenza, possono provvedere all'annullamento dei
crediti medesimi mediante decreti cumulativi, da sottoporsi alla
registrazione della Corte dei conti.
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