Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 64 del 27/02/1955 (Pubblicata nella G.U. del 15 marzo 1955)
Norme sull'utilizzo delle disponibilità di esercizi scaduti, destinate a finanziamenti di oneri derivanti da provvedimenti di carattere particolare.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A partire dall'esercizio finanziario 1951-52, le disponibilita' del
bilancio dello Stato destinate in ciascun esercizio alla copertura di
oneri  derivanti  da  provvedimenti  legislativi  non perfezionati al
termine  dell'esercizio  stesso,  possono  essere  utilizzate  per la
copertura degli oneri medesimi nell'esercizio successivo.
  In  tal caso, ferma restando l'attribuzione di dette disponibilita'
all'esercizio  in  cui esse sono state acquisite, la competenza della
spesa  viene posta a carico dell'esercizio in cui il provvedimento e'
perfezionato.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022