Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 692 del 04/08/1955 (Pubblicata nella G.U. del 18 agosto 1955)
Estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Hanno diritto all'assistenza di malattia secondo le norme stabilite
dalla presente legge, e sempreche' l'assistenza stessa non spetti per
altro  titolo  o in virtu' di assicurazione obbligatoria propria o di
altri membri della famiglia;
    1)  i  titolari di pensioni derivanti dall'assicurazione generale
obbligatoria  per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e dalle
altre  forme  di  previdenza  obbligatoria  riconosciute  sostitutive
dell'assicurazione  generale  predetta o che sono dichiarate tali con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per
il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con gli altri Ministri
interessati,  nonche'  i titolari di pensioni o rendite comunque ed a
qualsiasi  titolo  corrisposte  da  imprese,  fondi, casse, gestioni,
anche  se  sia  stato concesso l'esonero dalla assicurazione generale
obbligatoria  e dalle forme sostitutive in base alle norme vigenti ed
anche se l'esonero medesimo non risulti ancora deciso.
  Nulla  e' innovato alle disposizioni contenute nell'articolo, nn. 7
e 8 della legge 30 ottobre 1953, n. 841;
    2)  i  titolari  di  pensioni  dirette o indirette a carico delle
Casse  di  previdenza  amministrate  dalla  Direzione  generale degli
Istituti  di previdenza del Ministero del tesoro, ovvero, a carico di
Monti  pensioni o Istituti o Fondi speciali per pensioni amministrati
da   Comuni,   Province   e  istituzioni  di  pubblica  assistenza  e
beneficenza,   nonche'  i  titolari  di  assegni  vitalizi  a  carico
dell'Istituto  nazionale  di  assistenza  per i dipendenti degli enti
locali;
    3)  i  titolari di rendite da infortunio sul lavoro o da malattia
professionale,  nei  casi  di  inabilita'  permanente  di  grado  non
inferiore all'80 per cento, ovvero di rendite ai superstiti.
  Oltre  ai  titolari  di  cui  ai  precedenti  commi l'assistenza di
malattia  spetta  altresi' ai seguenti familiari dei titolari stessi,
purche' conviventi ed a carico:
    a)  alla  moglie,  purche' non separata legalmente per sua colpa,
ovvero al marito, permanentemente inabile al lavoro;
    b)  ai  figli  celibi  e nubili legittimi, legittimati o naturali
legalmente  riconosciuti,  ai  figli  adottivi,  agli affiliati, agli
esposti   regolarmente   affidati  e  ai  figli  nati  da  precedente
matrimonio  del coniuge, di eta' minore degli anni 18 o anche di eta'
superiore se inabili al lavoro;
    c)  ai  fratelli  e alle sorelle entro i limiti e alle condizioni
previste per i figli;
    d) ai genitori, purche' abbiano superato i 60 anni di eta' per il
padre ed i 55 per la madre, e senza limiti di eta' se permanentemente
inabili ai lavoro.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022