Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 698 del 04/08/1955 (Pubblicata nella G.U. del 19 agosto 1955)
Modificazione dell'art. 1 della legge 17 dicembre 1953, n. 935, sulle provvidenze in materia turistica ed alberghiera.
Modificazione dell'art. 1 della legge 17 dicembre 1953, n. 935, sulle provvidenze in materia turistica ed alberghiera.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Con effetto dal 1 gennaio 1955, il primo ed il secondo comma
dell'art. 1 della legge 17 dicembre 1953, n. 935, sono sostituiti dal
seguente:
"Le opere per le quali siano state o vengano concesse le
provvidenze di cui ai provvedimenti indicati nel primo comma
dell'articolo 3 della legge 28 giugno 1952, n. 677, devono essere
ultimate entro il 31 dicembre 1955".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 agosto 1955
GRONCHI -
SEGNI - MORO - VANONI
- ANDREOTTI - GAVA -
ROMITA - CORTESE
Visto, il Guardasigilli: MORO
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1948
1949
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