Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 698 del 04/08/1955 (Pubblicata nella G.U. del 19 agosto 1955)
Modificazione dell'art. 1 della legge 17 dicembre 1953, n. 935, sulle provvidenze in materia turistica ed alberghiera.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Con  effetto  dal  1  gennaio  1955,  il  primo ed il secondo comma
dell'art. 1 della legge 17 dicembre 1953, n. 935, sono sostituiti dal
seguente:
  "Le   opere  per  le  quali  siano  state  o  vengano  concesse  le
provvidenze   di  cui  ai  provvedimenti  indicati  nel  primo  comma
dell'articolo  3  della  legge  28 giugno 1952, n. 677, devono essere
ultimate entro il 31 dicembre 1955".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 4 agosto 1955

                              GRONCHI -

                                                SEGNI - MORO - VANONI
- ANDREOTTI - GAVA -
ROMITA - CORTESE

Visto, il Guardasigilli: MORO
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022