Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 723 del 04/08/1955 (Pubblicata nella G.U. del 20 agosto 1955)
Garanzia dello Stato sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per la costruzione di ospedali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  mutui  con  contributo  dello  Stato da contrarsi ai sensi della
legge  3  agosto 1949, n. 589, con la Cassa depositi e prestiti dalle
Istituzioni  pubbliche  di  assistenza e beneficenza, previste dalla,
legge  17  luglio  1890,  n. 6972, e successive modificazioni, per la
costruzione,  il  completamento  o  l'ampliamento  di  ospedali, sono
garantiti dallo Stato.
  La  medesima  disposizione  si  applica  ai  mutui  contratti dalle
Istituzioni  di  assistenza  e  beneficenza  in  base al disposto del
quinto  comma  dell'art.  4 della citata legge 3 agosto 1949, n. 589,
modificato con l'art. 1 della, legge 9 agosto 1954, n. 649.
  La  concessione del contributo comporta la garanzia di cui al comma
precedente. I relativi decreti del Ministero dei lavori pubblici sono
comunicati al Ministero del tesoro.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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