Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 723 del 04/08/1955 (Pubblicata nella G.U. del 20 agosto 1955)
Garanzia dello Stato sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per la costruzione di ospedali.
Garanzia dello Stato sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per la costruzione di ospedali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I mutui con contributo dello Stato da contrarsi ai sensi della
legge 3 agosto 1949, n. 589, con la Cassa depositi e prestiti dalle
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, previste dalla,
legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, per la
costruzione, il completamento o l'ampliamento di ospedali, sono
garantiti dallo Stato.
La medesima disposizione si applica ai mutui contratti dalle
Istituzioni di assistenza e beneficenza in base al disposto del
quinto comma dell'art. 4 della citata legge 3 agosto 1949, n. 589,
modificato con l'art. 1 della, legge 9 agosto 1954, n. 649.
La concessione del contributo comporta la garanzia di cui al comma
precedente. I relativi decreti del Ministero dei lavori pubblici sono
comunicati al Ministero del tesoro.
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