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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' concesso al comune di Gorizia il contributo di lire 35.215.048 a
carico dello Stato, quale concorso nella spesa per il rifornimento
idrico della popolazione per il periodo dal 16 settembre 1947 al 31
maggio 1951.
E', altresi', concesso al predetto Comune, a carico dello Stato, in
contributo annuo di lire 10.000.000, quale concorso nella spesa per
il rifornimento idrico della popolazione per il periodo dal 1 giugno
1954 al 15 settembre 1957.