Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 84 del 27/02/1955 (Pubblicata nella G.U. del 23 marzo 1955)
Modificazioni alle norme di avanzamento e reclutamento degli ufficiali e provvedimenti per sottufficiali e militari della Guardia di finanza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  capitani,  i  maggiori  ed i tenenti colonnelli della Guardia di
finanza  non  prescelti  per l'avanzamento sono mantenuti in servizio
permanente effettivo per quattro anni, ma non oltre il raggiungimento
dei  limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente, e sono
successivamente  collocati  in  ausiliaria  od  a riposo, con o senza
iscrizione nella riserva, a seconda della loro idoneita'.
  Gli  ufficiali di cui al precedente comma non sono ripresi in esame
per  la  formazione dei quadri di avanzamento successivi a quello cui
si riferiscono le dichiarazioni di non prescelto.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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