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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 95 del 10/03/1955 (Pubblicata nella G.U. del 26 marzo 1955)
Nuove norme sulle indennità da corrispondere ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità nei Licei classici, scientifici ed artistici, di abilitazione negli Istituti magistrali e tecnici e di diploma nei Conservatori di musica.
Nuove norme sulle indennità da corrispondere ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità nei Licei classici, scientifici ed artistici, di abilitazione negli Istituti magistrali e tecnici e di diploma nei Conservatori di musica.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai componenti le Commissioni per gli esami di maturita' nei Licei
classici, scientifici ed artistici, di abilitazione negli Istituti
magistrali e tecnici e di diploma nei Conservatori di musica, i quali
non abbiano diritto alle indennita' di missione, spetta il compenso
giornaliero di lire 1600 (milleseicento); per i componenti ai quali
spetta detta indennita', il compenso giornaliero e' fissato nella
misura di lire 800 (ottocento). Agli uni e agli altri, inoltre, e'
concessa la propina di lire 40 (quaranta) per ogni candidato
esaminato.
Sono abrogati il secondo comma dell'art. 2 del decreto legislativo
7 maggio 1948, n. 1076, e gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo
7 maggio 1948, n. 1075, ratificati con legge 21 marzo 1953, n. 190.
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