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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1301 del 13/11/1956 (Pubblicata nella G.U. del 27 novembre 1956)
Norme per il funzionamento del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra.
Norme per il funzionamento del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 99 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e' sostituito dal
seguente:
"Le pensioni, gli assegni e le indennita' previsti dalla presente
legge sono liquidati dal Ministro per il tesoro.
"Al Ministro medesimo spetta di provvedere alla liquidazione ed al
riparto delle pensioni, assegni od indennita', anche per la quota che
debba far carico ad altri Enti in concorso con lo Stato, i quali,
pertanto, non possono eseguire alcun pagamento se non in base al
provvedimento del Ministro suddetto, notificato nelle forme di
legge.
"Il Ministro delibera, su proposta del Comitato di liquidazione,
nominato con decreto del Capo dello Stato, udito il Consiglio dei
Ministri e composto di un presidente di sezione della Corte dei
conti, che lo presiede e di un numero di membri da venti a cinquanta
a seconda delle esigenze delle sue funzioni.
"E' in facolta' del Ministro per il tesoro di affidare le funzioni
di vice-presidente del Comitato a non oltre quattro membri di esso,
scelti fra i magistrati della Corte di cassazione e fra i magistrati
del Consiglio di Stato e della Corte dei conti con funzioni non
inferiori a quelle di consigliere.
"I membri del Comitato sono scelti tra gli appartenenti alle
seguenti categorie, anche se a riposo: magistrati dell'Ordine
giudiziario con funzioni non inferiori a quelle di magistrato di
Corte d'appello o equiparate, magistrati del Consiglio di Stato e
della Corte dei conti con funzioni non inferiori a quelle di
referendario, ufficiali generali o superiori medici, professori
ordinari, straordinari e liberi docenti di Universita' - a preferenza
delle Facolta' di medicina - direttori generali e funzionari di grado
immediatamente inferiore.
"Il Ministro per il tesoro designa non oltre un quinto dei membri,
anche al di fuori delle categorie suindicate, su proposta
dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra; designa
altresi' due membri su, proposta dell'Associazione nazionale famiglie
dei Caduti in guerra, due membri su proposta dell'Associazione
nazionale vittime civili di guerra e due membri aventi la qualifica
di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione.
"Tutti i membri durano in carica due anni e possono essere
riconfermati.
"Alla direzione della segreteria del Comitato e' preposto un
funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a
quella di direttore di divisione".
1947
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1949
1950
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