Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1318 del 19/11/1956 (Pubblicata nella G.U. del 29 novembre 1956)
Modifica dell'art. 7 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, e conseguente norma integrativa dell'art. 3 della legge stessa, sul passaggio nel ruolo dei cancellieri e segretari giudiziari degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie.
Modifica dell'art. 7 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, e conseguente norma integrativa dell'art. 3 della legge stessa, sul passaggio nel ruolo dei cancellieri e segretari giudiziari degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nel termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge e' consentito agli aiutanti delle cancellerie e
segreterie giudiziarie, gia' dichiarati non idonei, di ripetere
l'istanza per il passaggio o per l'assunzione nel ruolo dei
funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo B)
previsto dagli articoli 2 e 6 della legge 24 dicembre 1949, n. 983.
E' abrogata ogni altra disposizione contraria o che, comunque,
contrasti con la presente legge.
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