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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai titolari di beni di cui all'art. 1 della legge 5 dicembre 1949,
n. 1064, a quelli di cui agli articoli 2 e 3 della legge 31 luglio
1952, n. 1131, nonche' a quelli di cui all'art. 2, punto secondo,
lettere a) e b), dell'Accordo italo-jugoslavo del 18 dicembre 1954,
reso esecutivo col decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo
1955, n. 210, verra' liquidato e corrisposto, a valere sull'importo
previsto dall'art. 2, punto secondo, lettera b), e punto terzo, del
citato Accordo italo-jugoslavo del 18 dicembre 1954, un indennizzo
calcolato sulla base del valore 1938 attribuito ai beni, moltiplicato
per i seguenti coefficienti di maggiorazione:
a) 35 sino al valore di 200.000 lire;
b) 20 sul valore eccedente le 200.000 lire e fino a 2.000.000 di
lire.
Sui valori eccedenti i 2.000.000 di lire verra' applicato il
coefficiente risultante dal residuo delle somme disponibili dopo la
liquidazione di cui alle lettere a) e b).
In attesa della determinazione di tale coefficiente, il Ministero
del tesoro concedera' acconti in base a un coefficiente di
rivalutazione non superiore a 5.
Dagli indennizzi come sopra calcolati vanno detratte le
anticipazioni corrisposte ai sensi della legge 31 luglio 1952, n.
1131.