Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 1329 del 29/11/1956 (Pubblicata nella G.U. del 30 novembre 1956)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, concernente la riduzione delle misure delle Imposte di fabbricazione sullo zucchero, sul glucosio, sul maltosio e sugli altri prodotti zuccherini, la istituzione di un diritto erariale sul melasso destinato alla dezuccherazione e la esenzione dalle imposte di fabbricazione per i prodotti nazionali acquistati dall'Amministrazione per le Attività Assistenziali italiane e Internazionali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E' convertito in legge il decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109,
concernente  la  riduzione delle aliquote di imposta di fabbricazione
sullo  zucchero,  la  istituzione  di un diritto erariale sul melasso
destinato  alla dezuccherazione e la esenzione dall'imposta di fabbri
cazione  per i prodotti nazionali acquistati dall'Amministrazione per
le   Attivita'  Assistenziali  italiane  ed  Internazionali,  con  le
seguenti modificazioni:

  Il primo comma dell'art. 2 e' sostituito con il seguente:
  "Con  decreto  del Ministro per le finanze, d'intesa con i Ministri
per  l'industria  e  commercio  e per la agricoltura e foreste, sara'
stabilito  per ogni esercizio finanziario un contingente di zucchero,
non  superiore  a  60.000  quintali,  da impiegarsi, ripartito tra le
aziende produttrici interessate e con pagamento dell'aliquota ridotta
di  cui  al secondo comma dell'articolo precedente, per la produzione
di  latte  condensato  zuccherato  con  latte  in  tutto  o  in parte
scremato".
  All'art. 5 e' aggiunto il seguente comma:
  "Fino  al  30  giugno 1957 il diritto erariale di cui al precedente
comma   non  verra'  applicato  su  400.000  quintali  di  produzione
nazionale di saccarosio contenuto nei melassi. I contingenti esentati
dal  pagamento  del  diritto  erariale verranno disposti in favore di
ogni   produttore  in  misura  proporzionali  alla  produzione  media
dell'ultimo anno".

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 29 novembre 1956


                                    GRONCHI
                                    SEGNI - ANDREOTTI - ZOLI
                                    - MEDICI - CORTESE -
                                     COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: MORO
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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