Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 136 del 23/03/1956 (Pubblicata nella G.U. del 27 marzo 1956 (suppl. ord.))
Modificazioni al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203, ed alla legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei Consigli provinciali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art.  3  del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, e' sostituito dal
seguente:
  "La Giunta municipale si compone del sindaco che la presiede, e di:
    quattordici   assessori   e  quattro  supplenti  nei  Comuni  con
popolazione superiore ai 500.000 abitanti;
    dodici  assessori  e  tre  supplenti  nei  Comuni con popolazione
superiore ai 250.000 abitanti;
    dieci  assessori  nei Comuni con popolazione superiore ai 100.000
abitanti;
    sei  assessori  nei  Comuni  con  popolazione superiore ai 30.000
abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di
provincia;
    quattro  assessori  nei Comuni con popolazione superiore ai 3.000
abitanti e due assessori negli altri.
  Nei Comuni delle ultime quattro categorie il numero degli assessori
supplenti e' di due".
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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