Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1367 del 27/11/1956 (Pubblicata nella G.U. del 18 dicembre 1956)
Disposizioni per il miglioramento ed il risanamento del patrimonio zootecnico.
Disposizioni per il miglioramento ed il risanamento del patrimonio zootecnico.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata, a carico dello stato di previsione del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, la spesa di lire un miliardo per
l'esercizio finanziario 1956-57 e di lire due miliardi per ciascuno
degli esercizi finanziari dal 1957-58 al 1960-61 per il
potenziamento, miglioramento ed il risanamento del patrimonio
zootecnico da attuarsi mediante:
a) la concessione di contributi ad enti, ad associazioni, a
singoli produttori, con particolare riguardo alle cooperative, ai
consorzi di coltivatori diretti e ai piccoli allevatori, per
l'attuazione di programmi diretti allo sviluppo zootecnico, in
determinate zone e per determinate specie di animali;
b) la concessione di contributi ad enti, ad associazioni, a
singoli produttori, con particolare riguardo alle cooperative, ai
consorzi di coltivatori diretti e ai piccoli allevatori, per
iniziative dirette al risanamento del bestiame in determinate zone e
per determinate specie di animali;
c) la concessione di contributi ad enti ed associazioni per
l'organizzazione della monta pubblica e della fecondazione
artificiale, limitatamente alla specie bovina;
d) l'organizzazione dell'azione profilattica per il risanamento
del bestiame iscritto ai libri genealogici, con particolare
riferimento alle razze bovine da latte;
e) l'organizzazione dell'azione profilattica per il risanamento
del bestiame nelle zone montane che producono soggetti destinati
all'allevamento, alla riproduzione, al ripopolamento ed alla rimonta
di altre imprese zootecniche, con particolare riferimento alle razze
bovine da latte;
f) l'erogazione di fondi agli Ispettorati comparti mentali agrari
ed agli Ispettorati provinciali dell'agri coltura per iniziative a
carattere straordinario diretto al potenziamento della produzione
zootecnica, all'intensificazione della dimostrazione pratica e
dell'assistenza tecnica agli allevatori, nonche' per il controllo
delle iniziative previste dalla presente legge.
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
