Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 1367 del 27/11/1956 (Pubblicata nella G.U. del 18 dicembre 1956)
Disposizioni per il miglioramento ed il risanamento del patrimonio zootecnico.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzata,  a  carico dello stato di previsione del Ministero
dell'agricoltura  e  delle  foreste, la spesa di lire un miliardo per
l'esercizio  finanziario  1956-57 e di lire due miliardi per ciascuno
degli   esercizi   finanziari   dal   1957-58   al   1960-61  per  il
potenziamento,   miglioramento   ed  il  risanamento  del  patrimonio
zootecnico da attuarsi mediante:
    a)  la  concessione  di  contributi  ad  enti, ad associazioni, a
singoli  produttori,  con  particolare  riguardo alle cooperative, ai
consorzi   di  coltivatori  diretti  e  ai  piccoli  allevatori,  per
l'attuazione  di  programmi  diretti  allo  sviluppo  zootecnico,  in
determinate zone e per determinate specie di animali;
    b)  la  concessione  di  contributi  ad  enti, ad associazioni, a
singoli  produttori,  con  particolare  riguardo alle cooperative, ai
consorzi   di  coltivatori  diretti  e  ai  piccoli  allevatori,  per
iniziative  dirette al risanamento del bestiame in determinate zone e
per determinate specie di animali;
    c)  la  concessione  di  contributi  ad  enti ed associazioni per
l'organizzazione   della   monta   pubblica   e   della  fecondazione
artificiale, limitatamente alla specie bovina;
    d)  l'organizzazione  dell'azione profilattica per il risanamento
del   bestiame   iscritto   ai  libri  genealogici,  con  particolare
riferimento alle razze bovine da latte;
    e)  l'organizzazione  dell'azione profilattica per il risanamento
del  bestiame  nelle  zone  montane  che producono soggetti destinati
all'allevamento,  alla riproduzione, al ripopolamento ed alla rimonta
di  altre imprese zootecniche, con particolare riferimento alle razze
bovine da latte;
    f) l'erogazione di fondi agli Ispettorati comparti mentali agrari
ed  agli  Ispettorati  provinciali dell'agri coltura per iniziative a
carattere  straordinario  diretto  al  potenziamento della produzione
zootecnica,   all'intensificazione   della  dimostrazione  pratica  e
dell'assistenza  tecnica  agli  allevatori,  nonche' per il controllo
delle iniziative previste dalla presente legge.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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