Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1407 del 27/11/1956 (Pubblicata nella G.U. del 29 dicembre 1956)
Modifiche alle disposizioni del testo unico sull'opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619.
Modifiche alle disposizioni del testo unico sull'opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai titolari di assegni vitalizi a carico dell'Opera di previdenza
per i personali civile e militare dello Stato e della ex Cassa
sovvenzioni e' concessa una 13ª mensilita' del trattamento
complessivo loro spettante al 16 dicembre di ogni anno, da
corrispondersi nella seconda quindicina del mese di dicembre.
Per i titolari, ai quali l'assegno vitalizio non sia spettato per
l'intero anno, la 13ª mensilita' compete in ragione di un dodicesimo,
per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni, del
trattamento mensile dovuto al 16 dicembre oppure alla data di
cessazione dell'assegno, se anteriore, e va corrisposta,
rispettivamente nella seconda quindicina di dicembre oppure alla
cessazione dell'assegno.
La 13ª mensilita' e' soggetta alle stesse ritenute che si applicano
sull'assegno vitalizio.
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