Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 1442 del 19/12/1956 (Pubblicata nella G.U. del 3 gennaio 1957)
Modificazioni alla legge 18 ottobre 1951, n. 1128, sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
           Servizi delle notificazioni e delle esecuzioni.

  Il  testo del primo comma dell'art. 32 della legge 18 ottobre 1951,
n. 1128, e' sostituito dal seguente:
  "Nel  caso di impedimento temporaneo di un ufficiale giudiziario, o
qualora  particolari  esigenze di migliore distribuzione del servizio
nell'ambito  dell'ufficio  unico  lo richiedano, il capo dell'ufficio
giudiziario,  si avvale, con suo decreto, per tutti gli atti, esclusi
quelli  di esecuzione, dell'opera degli aiutanti ufficiali giudiziari
addetti allo stesso ufficio.
  "Agli aiutanti ufficiali giudiziari, temporaneamente incaricati del
servizio  dei  protesti cambiari, competono i diritti stabiliti dalla
legge esclusi quelli di cronologico e di protesto".
  Il  testo  dell'art.  87  della  legge 18 ottobre 1951, n. 1128, e'
sostituito dal seguente:
  "E'  vietato  all'ufficiale giudiziario di ricevere le richieste di
atti del suo ministero fuori del proprio ufficio.
  Le  richieste  devono  in  ogni  caso  essere  fatte  all'ufficiale
giudiziario  dirigente  o  a  quello  preposto  al competente ramo di
servizio, durante l'orario di ufficio.
  "Nelle   sedi   capoluogo   di  distretto  o  di  circondario  sono
costituiti,  rispettivamente  presso  la Corte di appello o presso il
Tribunale, uffici unici composti da un numero di ufficiali giudiziari
ed  aiutanti  pari  a quello complessivo degli ufficiali giudiziari e
aiutanti,  che,  anteriormente  all'entrata in vigore della, presente
legge, erano assegnati alle piante organiche dei vari uffici.
  "Gli  ufficiali  giudiziari  e gli aiutanti attualmente in servizio
presso  i  predetti  uffici,  sono  assegnati  di diritto all'ufficio
unico.
  "L'ufficio unico e' competente per gli atti di esecuzione, protesti
cambiari,  notificazioni  in materia civile, penale e amministrativa,
esclusi,  nel  mandamento  di  Roma,  gli  atti  di  notificazione di
competenza  degli  ufficiali  giudiziari della Corte di cassazione, e
per  tutte  le  attribuzioni  e i compiti demandati dalle leggi e dai
regolamenti agli ufficiali giudiziari.
  "L'ufficiale    giudiziario    dirigente   provvede   alla   pronta
ripartizione   degli   atti   richiesti   tra  il  personale  addetto
all'ufficio.
  "Nelle  sedi  indicate nel secondo comma, il presidente della Corte
di  appello  o il presidente del Tribunale provvede alla assegnazione
agli  uffici  giudiziari  della  sede  del  personale  occorrente per
l'esecuzione  dei  servizi interni relativi alle notifiche in materia
penale e all'assistenza, alle udienze.
  "L'aiutante   ufficiale  giudiziario  puo'  ricevere  le  richieste
soltanto se l'ufficio sia privo dell'ufficiale giudiziario.
  "Il  capo  dell'ufficio  giudiziario  puo' disciplinare con decreto
l'orario di accettazione delle richieste degli atti in relazione alle
esigenze di servizio".
  Il  testo  dell'art.  88  della  legge  18 ottobre 1951, n. 1128, e
sostituito dal seguente:
  "Nei mandamenti dove non e' costituito l'ufficio unico, l'ufficiale
giudiziario   compie   con   attribuzione   esclusiva   gli  atti  di
notificazione  relativi  agli  affari di competenza del pretore e con
attribuzione promiscua tutti gli altri atti".
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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