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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le disposizioni transitorie di cui all'art. 144 della legge 12
novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, sono identicamente
valide per gli esperimenti prescritti dalla legge stessa per
l'avanzamento e per la concessione dei vantaggi di carriera, ai
maggiori del Servizio tecnico dell'artiglieria e del Servizio tecnico
della motorizzazione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 dicembre 1956
GRONCHI
SEGNI - TAVIANI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli:
MORO