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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
All'art. 6 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, e' aggiunto il
seguente comma:
"Alle stesse condizioni sono altresi' dispensati dal pagamento
delle tasse, sopratasse e contributi gli studenti ciechi civili che
appartengano a famiglia di disagiata condizione economica".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 dicembre 1956
GRONCHI
SEGNI - ROSSI - MEDICI
Visto, il
Guardasigilli: MORO