Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 1450 del 04/12/1956 (Pubblicata nella G.U. del 5 gennaio 1957 e rettifica 07/05/1957)
Trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  "Fondo per le pensioni ai personale addetto ai pubblici servizi
di  telefonia", istituito, in applicazione dell'art. 7 della legge 30
settembre 1920, n. 1405, presso l'Istituto nazionale della previdenza
sociale, costituisce una gestione dell'Istituto stesso.
  Il  trattamento  previdenziale  garantito  dal Fondo e' sostitutivo
dell'assicurazione  obbligatoria, per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti,  disciplinata  dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n.
1827,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n.
1155, e dalle successive disposizioni.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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