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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nei casi previsti dall'art. 8 della legge 20 febbraio 1950, n. 64,
il riscatto in capitale della rendita e' condizionato alla
dimostrazione da parte del titolare della rendita del possesso dei
requisiti personali e familiari di legge e della utilita'
dell'investimento per gli scopi contemplati dall'articolo stesso.
Nell'investimento in beni terrieri si intendono compresi, oltre
l'acquisto dei terreni, affrancazioni di canoni ed estinzione di
mutui, tutte le opere edilizie inerenti al fondo ed utili alla
valorizzazione dell'azienda agricola, nonche' le opere di
miglioramento fondiario.
Le macchine agricole per il cui acquisto puo' essere concesso il
riscatto devono essere di apprezzabile rilevanza economica e reale
utilita' in relazione alla entita' ed alle caratteristiche della
azienda agricola per la quale devono essere usate.