Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1457 del 27/12/1956 (Pubblicata nella G.U. del 7 gennaio 1957)
Istituzione di un fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio.
Istituzione di un fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' istituito presso il Ministero della marina mercantile un fondo
di rotazione per anticipazioni ad Istituti per l'esercizio del
credito peschereccio a favore di esercenti l'industria della pesca,
singoli od associati, con preferenza per quelli esercitanti la pesca
costiera, nonche' a favore di industrie intese al potenziamento delle
attivita' pescherecce.
Il credito puo' essere ammesso per i seguenti fini:
a) costruzione in cantieri nazionali di natanti per la pesca o
per il trasporto del pescato, destinati alla sostituzione di unita'
gia' esistenti di scarso rendimento per vetusta' o per altre cause,
che dovranno essere demolite;
b) impianto a bordo di frigoriferi, apparecchi radiotelefonici
ricetrasmittenti, ultrasonori (ecometri) od ogni altro impianto od
apparecchio che il progresso tecnico appresta al fine di ridurre od
eliminare il logorio o la perdita degli attrezzi da pesca, di
incrementare la produzione ittica riducendo i costi di esercizio e di
tutelare la sicurezza della vita umana in mare;
c) installazione di motori su barche removeliche destinate alla
pesca al fine di aumentarne l'efficienza ed il rendimento,
sostituzione di motori su altri natanti da pesca;
d) acquisto o rinnovazione di reti, lampade con relativi impianti
di alimentazione e ricarica di accumulatori, funi, cavi, filati ed
altre materie ed attrezzature da pesca;
e) impianto, ampliamento, ammodernamento dei servizi e delle
attrezzature di peschiere, valli, stagni ed altri bacini di pesca
esistenti in acque demaniali marittime;
f) costruzione, ammodernamento e miglioramento di impianti a
terra per la conservazione e la distribuzione del pescato e per
l'approvvigionamento dei natanti da pesca; impianti e manufatti
collettivi per usi di pesca;
g) miglioramento e riparazioni di natanti per la pesca e per il
trasporto del pescato;
h) acquisto di mezzi di trasporto del pescato;
i) attuazione di iniziative intese comunque al potenziamento
delle attivita' pescherecce.
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