Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1459 del 27/12/1956 (Pubblicata nella G.U. del 7 gennaio 1957)
Autorizzazione della spesa straordinaria, per l'esercizio finanziario 1956-57, della somma di lire 300.000.000, per il completamento del programma di potenziamento delle attività pescherecce.
Autorizzazione della spesa straordinaria, per l'esercizio finanziario 1956-57, della somma di lire 300.000.000, per il completamento del programma di potenziamento delle attività pescherecce.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata, a carico del bilancio del Ministero della marina
mercantile, per l'esercizio finanziario 1956-57, la spesa
straordinaria di lire 300.000.000, per provvedere alla concessione:
1) di contributi nelle spese occorrenti per:
a) la costruzione in cantieri nazionali di nuove navi per la
pesca, destinate alla sostituzione di navi esistenti di scarso
rendimento per vetusta' o per altre cause, che dovranno essere
demolite, e per il trasporto del pescato, purche' di stazza lorda
inferiore a 10 tonnellate e con apparato motore di potenza inferiore
a 45 HP, la, costruzione di galleggianti per gli usi della pesca;
b) il miglioramento e le riparazioni delle navi e dei
galleggianti per la pesca o per il trasporto del pescato;
c) l'impianto di stabilimenti per la lavorazione del pesce e
dei sottoprodotti della pesca;
d) l'impianto di stabilimenti per la fabbricazione di reti e di
altri attrezzi da pesca;
e) l'impianto di magazzini per la conservazione e la
distribuzione del pescato e per l'approvvigionamento delle barche da
pesca; di officine per la riparazione dei mezzi e degli attrezzi da
pesca; di manufatti di uso collettivo per i pescatori;
f) la (costruzione e sistemazione di peschiere e di altri
manufatti per l'allevamento del pesce e di altri animali acquatici;
g) l'acquisto e rinnovazione di reti, lampade con relativi
impianti di alimentazione e ricarica di accumulatori elettrici, funi,
cavi, filati, tele ed altre materie ed attrezzature da pesca;
h) gli impianti a bordo ed a terra di frigoriferi per la
conservazione del pescato e gli impianti a terra per la produzione
del ghiaccio;
i) gli impianti di carattere artigiano per la salagione del
pesce;
l) la provvista e l'impianto a bordo di apparecchi radiofonici
ricetrasmittenti, ultrasonori (ecometri) ed ogni altro impianto ed
apparecchio che il progresso tecnico appresta al fine di ridurre od
eliminare il logorio o la perdita degli attrezzi da pesca, di
incrementare la produzione ittica e di tutelare la sicurezza della
vita umana in mare;
m) l'istituzione ed il funzionamento di orfanotrofi per figli
di pescatori, di case di riposo per pescatori inabili ed altri
istituti di assistenza morale e materiale per i pescatori;
n) le campagne esplorative per la ricerca di nuovi campi di
pesca;
o) ogni mezzo di propaganda del consumo dei prodotti della
pesca;
p) ogni altra attivita' ed iniziativa intesa ai fini di cui
alle precedenti lettere.
2) di sussidi alle industrie italiane della, pesca esercitate con
equipaggi e con navi nazionali, di stazza lorda non inferiore a 1000
tonnellate e che operino in mari lontani dagli stretti, le cui
campagne di pesca abbiano una durata minima di sei mesi all'anno, con
una percorrenza minima di 30.000 miglia ogni anno per ciascuna nave
impiegata.
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
