Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1504 del 27/12/1956 (Pubblicata nella G.U. del 14 gennaio 1957)
Provvidenze a favore dei lavoratori tubercolotici assicurati presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Provvidenze a favore dei lavoratori tubercolotici assicurati presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.
La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Sino al 31 luglio 1957, in attesa delle norme relative a una
disciplina coordinata dell'assistenza contro la tubercolosi, ai
lavoratori assicurati obbligatoriamente per la tubercolosi, assistiti
in dipendenza di assicurazione propria con ricovero in luogo di cura
o ambulatoriamente, in sostituzione delle indennita' di cui agli
articoli 1 e 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, spetta una
indennita' giornaliera di lire 300, maggiorata, per i familiari di
cui all'art. 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, modificato
dall'art. 2 della legge 9 agosto 1954, n. 657, di un importo pari a
quello degli assegni familiari del settore dell'industria.
Durante il periodo di ricovero in luogo di cura, se l'assicurato ha
persone di famiglia a carico, l'indennita' giornaliera e' corrisposta
per l'importo di lire 150 allo stesso assistito e per l'importo di
lire 150, unitamente alle maggiorazioni indicate nel comma
precedente, alla persona da lui delegata, da scegliersi nell'ambito
dei familiari aventi diritto alle maggiorazioni medesime.
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