Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1524 del 19/12/1956 (Pubblicata nella G.U. del 17 gennaio 1957)
Modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, sul credito all'artigianato.
Modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, sul credito all'artigianato.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 33 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e' sostituito dal
seguente:
"La Cassa per il credito alle imprese artigiane, costituita con
decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, ha lo scopo di
provvedere al finanziamento degli istituiti e delle aziende di
credito autorizzati ai sensi dell'articolo 35, al fine di integrarne
le disponibilita' finanziarie destinate ad operazioni di credito alle
imprese artigiane per l'impianto l'ampliamento e l'ammodernamento di
laboratori, compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi, nonche' per
la Formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti che si
rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di
lavorazione e alla natura della produzione delle imprese medesime.
Il credito per tali scorte non puo' superare il 20 per cento del
finanziamento che viene accordato per l'impianto, l'ampliamento e
l'ammodernamento di laboratori compreso l'acquisto di macchine ed
attrezzi.
Nei limiti di cui sopra possono ottenere il credito per la
formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti anche le
imprese artigiane che gia' abbiano fruito, ai sensi della presente
legge, di finanziamenti per l'impianto, l'ampliamento e
l'ammodernamento di laboratori compreso l'acquisto di macchine e di
attrezzi.
Possono inoltre ottenere il credito per la formazione di scorte di
materie prime e di prodotti finiti, entro il limite del 20 per cento
del valore attuale degli impianti, anche le imprese artigiane diverse
da quale indicate nei precedenti commi.
Tutte le operazioni di cui al presente articolo possono essere
assistite dalla fidejussione di una cooperativa di garanzia di
credito in sostituzione delle garanzie reali.
Sono considerate artigiane le imprese come tali qualificate a norma
della legge 25 luglio 1956, n. 860".
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
