Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 1524 del 19/12/1956 (Pubblicata nella G.U. del 17 gennaio 1957)
Modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, sul credito all'artigianato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art.  33  della  legge  25 luglio 1952, n. 949, e' sostituito dal
seguente:
  "La  Cassa  per  il  credito alle imprese artigiane, costituita con
decreto  legislativo  15  dicembre  1947,  n.  1418,  ha  lo scopo di
provvedere  al  finanziamento  degli  istituiti  e  delle  aziende di
credito  autorizzati ai sensi dell'articolo 35, al fine di integrarne
le disponibilita' finanziarie destinate ad operazioni di credito alle
imprese  artigiane per l'impianto l'ampliamento e l'ammodernamento di
laboratori,  compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi, nonche' per
la  Formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti che si
rendano  necessarie  in  relazione  alle caratteristiche del ciclo di
lavorazione e alla natura della produzione delle imprese medesime.
  Il  credito  per  tali scorte non puo' superare il 20 per cento del
finanziamento  che  viene  accordato  per l'impianto, l'ampliamento e
l'ammodernamento  di  laboratori  compreso  l'acquisto di macchine ed
attrezzi.
  Nei  limiti  di  cui  sopra  possono  ottenere  il  credito  per la
formazione  di  scorte di materie prime e di prodotti finiti anche le
imprese  artigiane  che  gia' abbiano fruito, ai sensi della presente
legge,    di    finanziamenti   per   l'impianto,   l'ampliamento   e
l'ammodernamento  di  laboratori compreso l'acquisto di macchine e di
attrezzi.
  Possono  inoltre ottenere il credito per la formazione di scorte di
materie  prime e di prodotti finiti, entro il limite del 20 per cento
del valore attuale degli impianti, anche le imprese artigiane diverse
da quale indicate nei precedenti commi.
  Tutte  le  operazioni  di  cui  al presente articolo possono essere
assistite  dalla  fidejussione  di  una  cooperativa  di  garanzia di
credito in sostituzione delle garanzie reali.
  Sono considerate artigiane le imprese come tali qualificate a norma
della legge 25 luglio 1956, n. 860".
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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