Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1526 del 23/12/1956 (Pubblicata nella G.U. del 17 gennaio 1957)
Difesa della genuinità del burro.
Difesa della genuinità del burro.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La denominazione "burro" e' riservata al prodotto ottenuto dalle
creme ricavate unicamente dal latte di vacca.
Al prodotto ottenuto dalle creme ricavate dal latte di animali
diversi dalla vacca puo' essere attribuita la denominazione "burro"
purche' seguita dall'indicazione della specie animale da cui proviene
il latte.
L'uso di denominazioni o di dizioni riferentisi a trattamenti
applicati alla materia prima o al prodotto finito per garantirne la
salubrita' e' consentito a condizione che il burro cosi' trattato
corrisponda ai requisiti che saranno stabiliti con decreto del
Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con l'Alto
Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica.
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