Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 153 del 15/03/1956 (Pubblicata nella G.U. del 30 marzo 1956)
Modifica dell'art. 85 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'art. 85, n. 3, del testo unico delle disposizioni legislative sul
reclutamento  dell'Esercito,  approvato con regio decreto 24 febbraio
1938, n. 329, e' sostituito dal seguente:
  "3)  unico  figlio  maschio  di  padre  vivente  inabile  al lavoro
proficuo,  oppure  unico  figlio maschio di padre vivente di oltre 64
anni di eta' o di madre vedova".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello stato.

  Data a Roma, addi' 15 marzo 1956

                               GRONCHI

                                                      SEGNI - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: MORO
 
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