Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 156 del 15/03/1956 (Pubblicata nella G.U. del 30 marzo 1956)
Norme per il pagamento delle indennità dovute in forza delle leggi di riforma agraria.
Norme per il pagamento delle indennità dovute in forza delle leggi di riforma agraria.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai fini del pagamento delle indennita' di espropriazione previste
dall'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dall'art. 18 della
legge 21 ottobre 1950, n. 841, integrati dall'art. 2 della legge 18
maggio 1951, n. 333, il valore dei terreni espropriati viene
determinato direttamente dal Ministero dell'agricoltura e delle
foreste mediante moltiplicazione dei redditi dominicali esposti nei
decreti di espropriazione per i coefficienti gia' stabiliti dalla
Commissione censuaria centrale ai fini dell'applicazione della
imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, di cui al testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1950, n. 203.
Nella ipotesi in cui i terreni ricadenti in zone a vecchio catasto
alla data del 28 marzo 1947 - siano stati espropriati:
a) secondo redditi rilevati dal nuovo catasto gia' in
conservazione all'atto della pubblicazione dei piani
particolareggiati di espropriazione;
b) secondo redditi accertati dalla Commissione censuaria
centrale, in sede di decisione dei ricorsi previsti dall'art. 6 della
legge 21 ottobre 1950, n. 841, con riferimento alle tariffe del nuovo
catasto non ancora entrato in conservazione alla data di
pubblicazione dei piani particolareggiati di espropriazione, i
coefficienti sono stabiliti dalla Commissione censuaria centrale,
direttamente ed in via definitiva, ai soli fini dell'applicazione
della presente legge.
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