Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 167 del 23/03/1956 (Pubblicata nella G.U. del 3 aprile 1956)
Modificazioni al Codice penale militare di pace ed al Codice penale.
Modificazioni al Codice penale militare di pace ed al Codice penale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 7 del Codice penale militare di pace e' sostituito dal
seguente:
"Art. 7. (Militari in congedo non considerati in servizio alle
armi). - Fuori dei casi in cui sono considerati in servizio alle armi
ai sensi dei precedenti articoli 5 e 6, ai militari in congedo
illimitato la legge penale militare si applica:
1) quando commettono alcuno dei reati contro la fedelta' o la
difesa militare, previsti negli articoli 77 (alto tradimento); 78
(istigazione all'alto tradimento, cospirazione e banda armata); 84
(intelligenza con lo straniero e offerta di servizi); 85
(soppressione, distruzione, falsificazione o sottrazione di atti,
documenti o cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa
militare dello Stato); 86 (rivelazione di segreti militari a scopo di
spionaggio); 87 (accordo per commettere rivelazioni di segreti
militari a scopo di spionaggio); 88 (procacciamento di notizie
segrete, a scopo di spionaggio); 89-bis (esecuzione indebita di
disegni, ed introduzione clandestina in luoghi di interesse militare
a scopo di spionaggio); 99 (corrispondenza con Stato estero diretta a
commettere fatti di tradimento e di spionaggio militare); e nell'art.
98 (istigazione od offerta), quando l'istigazione o l'offerta si
riferisce ad alcuni dei reati previsti negli articoli 84, 85, 86, 87,
88 e 89-bis.
Al militare in congedo che commette uno dei reati sopra elencati,
sono applicabili anche le disposizioni degli articoli 96, 101 e 102
di questo Codice;
2) quando commettono i reati previsti negli articoli 157, 158 e
159 (procurata infermita' al fine di sottrarsi agli obblighi (lei
servizio militare, e simulazione d'infermita); nell'art. 212
(istigazione a commettere reati militari), e nell'art. 238 (reati
commessi a causa del servizio prestato); nei limiti ed alle
condizioni previste rispettivamente negli articoli 160, 214 e 238 di
questo Codice;
3) per il reato di omessa presentazione alla chiamata di
controllo, ai sensi degli articoli 4 e 7 della legge 27 marzo 1930,
n. 460, modificata dalla legge 3 giugno 1935, n. 1018, e dalla legge
7 dicembre 1951, n. 1565, degli articoli 205 e 207 del regio decreto
24 febbraio 1938, n. 329, e 103 del regio decreto 28 luglio 1932, n.
1365".
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