Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 167 del 23/03/1956 (Pubblicata nella G.U. del 3 aprile 1956)
Modificazioni al Codice penale militare di pace ed al Codice penale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art.  7  del  Codice  penale  militare  di pace e' sostituito dal
seguente:
  "Art.  7.  (Militari  in  congedo  non considerati in servizio alle
armi). - Fuori dei casi in cui sono considerati in servizio alle armi
ai  sensi  dei  precedenti  articoli  5  e  6, ai militari in congedo
illimitato la legge penale militare si applica:
    1)  quando  commettono  alcuno  dei reati contro la fedelta' o la
difesa  militare,  previsti  negli  articoli 77 (alto tradimento); 78
(istigazione  all'alto  tradimento,  cospirazione e banda armata); 84
(intelligenza   con   lo   straniero   e   offerta  di  servizi);  85
(soppressione,  distruzione,  falsificazione  o  sottrazione di atti,
documenti  o  cose  concernenti la forza, la preparazione o la difesa
militare dello Stato); 86 (rivelazione di segreti militari a scopo di
spionaggio);  87  (accordo  per  commettere  rivelazioni  di  segreti
militari  a  scopo  di  spionaggio);  88  (procacciamento  di notizie
segrete,  a  scopo  di  spionaggio);  89-bis  (esecuzione indebita di
disegni,  ed introduzione clandestina in luoghi di interesse militare
a scopo di spionaggio); 99 (corrispondenza con Stato estero diretta a
commettere fatti di tradimento e di spionaggio militare); e nell'art.
98  (istigazione  od  offerta),  quando  l'istigazione o l'offerta si
riferisce ad alcuni dei reati previsti negli articoli 84, 85, 86, 87,
88 e 89-bis.
  Al  militare  in congedo che commette uno dei reati sopra elencati,
sono  applicabili  anche le disposizioni degli articoli 96, 101 e 102
di questo Codice;
    2)  quando  commettono i reati previsti negli articoli 157, 158 e
159  (procurata  infermita'  al  fine di sottrarsi agli obblighi (lei
servizio   militare,   e   simulazione  d'infermita);  nell'art.  212
(istigazione  a  commettere  reati  militari), e nell'art. 238 (reati
commessi   a  causa  del  servizio  prestato);  nei  limiti  ed  alle
condizioni  previste rispettivamente negli articoli 160, 214 e 238 di
questo Codice;
    3)  per  il  reato  di  omessa  presentazione  alla  chiamata  di
controllo,  ai  sensi degli articoli 4 e 7 della legge 27 marzo 1930,
n.  460, modificata dalla legge 3 giugno 1935, n. 1018, e dalla legge
7  dicembre 1951, n. 1565, degli articoli 205 e 207 del regio decreto
24  febbraio 1938, n. 329, e 103 del regio decreto 28 luglio 1932, n.
1365".
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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