Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 168 del 28/03/1956 (Pubblicata nella G.U. del 3 aprile 1956)
Provvidenze per la stampa.
Provvidenze per la stampa.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il contributo dovuto all'Ente nazionale per la cellulosa e per la
carta dalle cartiere nazionali, dai loro consorzi e dagli
importatori, previsto dall'art. 1, lettera b) della legge 13 giugno
1940, n. 868, e' stabilito, a decorrere dal giorno dell'entrata in
vigore della presente legge, nella misura del 3 per cento.
Il diritto di rivalsa verso i compratori viene esercitato dalle
cartiere nazionali o loro consorzi e dagli importatori nella misura
del 2,50 per cento dell'importo netto delle fatture emesse a
decorrere dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge.
Il contributo dovuto allo stesso Ente dagli importatori e dai
produttori di cellulosa destinata ad impieghi diversi dalla
fabbricazione di fibre tessili artificiali e' stabilito, a decorrere
dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge, in lire 2,50
al chilogrammo.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
col Ministro per l'industria e per il commercio, potranno essere
modificate le misure degli anzidetti contributi, purche' entro i
limiti massimi stabiliti nel primo e nel terzo comma del presente
articolo unico.
Restano ferme, sia per i contributi che per il diritto di rivalsa:
a) relativamente al periodo dal 1 marzo 1945 al 31 dicembre 1945
l'aliquota stabilita dal decreto Ministeriale 12 giugno 1945,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 luglio 1945;
b) relativamente al periodo dal 1 gennaio 1946 al 15 gennaio
1951, l'aliquota stabilita dal decreto Ministeriale 29 dicembre 1945,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 1946.
Resta ugualmente ferma per le durate indicate alle lettere a) e b)
del comma precedente la misura del contributo previsto dalla lettera
d) dell'art. 1 della legge 13 giugno 1940, n. 868.
Il contributo dovuto all'Ente, ai sensi dell'art. 1, lettera b),
della legge 13 giugno 1940, n. 868, e' stabilito, per il periodo che
va dal 16 gennaio 1951 al giorno dell'entrata in vigore della
presente legge, nella misura del 2,70 per cento.
Per il periodo sopra indicato il diritto di rivalsa verso i
compratori puo' essere esercitato dalle cartiere nazionali o loro
consorzi e dagli importatori solo sino alla concorrenza dell'uno per
cento dell'importo netto delle fatture.
Il contributo dovuto all'Ente dagli importatori e dai produttori di
cellulosa destinata ad impieghi diversi dalla fabbricazione di fibre
tessili artificiali, previsto dall'art. 1, lettera d), della legge 13
giugno 1940, n. 868, e' stabilito nelle seguenti misure:
a) dal 16 gennaio 1951 al 31 dicembre 1952 in lire 5,40 al
chilogrammo;
b) a decorrere dal 1 gennaio 1953 e fino al giorno dell'entrata
in vigore della presente legge, in lire 3,15 al chilogrammo.
L'Ente provvedera', entro il termine massimo di cinque anni
dall'entrata in vigore della presente legge, a rimborsare ai
contribuenti le somme da essi versate in eccedenza alla misura
indicata nel comma precedente.
Nei confronti dei contribuenti che non abbiano versato i contributi
o li abbiano versati in misura inferiore, l'Ente provvedera' alla
riscossione dei contributi stessi coi mezzi indicati nell'art. 16 del
decreto Ministeriale 3 luglio 1940, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 175 del 17 luglio 1940.
I contributi versati per cessioni di carta destinata alla editoria
scolastica e culturale, che siano effettuate successivamente
all'entrata in vigore della presente legge; verranno rimborsati agli
editori secondo modalita' da determinarsi con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro per l'industria e
commercio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 marzo 1956
GRONCHI
SEGNI - CORTESE
Visto il
Guardasigilli: MORO
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
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